Riccardo Reitano segnala questo articolo della Stampa, ma il titolo mi pare un po’ fuorviante. Provo a spiegare meglio con citazioni e link così chi vuole si fa un’idea.
Ieri è uscita una sentenza della Corte di Giustizia europea collegata al caso del vaccino Sanofi contro l’epatite B, somministrato nel 1999 al signor W. che nel 2001 avrebbe causato una sclerosi multipla e la morte nel 2011.
Nel processo intentato in Francia dai genitori, la Corte d’Appello riteneva la causalità non dimostrata come richiesto da
l’articolo 4 della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi […]
e la Corte di Cassazione aveva chiesto precisazioni alla Corte europea.
Secondo quest’ultima
l’articolo 4 della direttiva 85/374/CEE dev’essere interpretato nel senso che non osta a un regime probatorio nazionale… in base al quale il giudice di merito, chiamato a pronunciarsi su un’azione diretta ad accertare la responsabilità del produttore di un vaccino per danno derivante da un asserito difetto di quest’ultimo, può ritenere, nell’esercizio del libero apprezzamento conferitogli al riguardo, che, nonostante la constatazione che la ricerca medica non stabilisce né esclude l’esistenza di un nesso tra la somministrazione del vaccino e l’insorgenza della malattia da cui è affetto il danneggiato, taluni elementi in fatto invocati dal ricorrente costituiscano indizi gravi, precisi e concordanti i quali consentono di ravvisare la sussistenza di un difetto del vaccino e di un nesso di causalità tra detto difetto e tale malattia.
Questo va interpretato a sua volta dal diritto locale:
I giudici nazionali devono tuttavia assicurarsi che l’applicazione concreta che essi danno a tale regime probatorio non conduca a violare l’onere della prova instaurato da detto articolo 4 né ad arrecare pregiudizio all’effettività del regime di responsabilità istituito da tale direttiva.
L’onere della prova spetta quindi al danneggiato, ma
quando la ricerca medica non stabilisce né esclude l’esistenza di un nesso tra la somministrazione del vaccino e l’insorgenza della malattia da cui è affetto il danneggiato, la sussistenza di un nesso di causalità tra il difetto attribuito al vaccino e il danno subito dal danneggiato deve sempre essere considerata dimostrata in presenza di taluni indizi fattuali predeterminati di causalità.
Già, ma quali indizi? La Corte europea non si pronuncia sul caso del signor W., ma lo evoca nel comunicato stampa:
Nella fattispecie, la Corte rileva che la prossimità temporale tra la somministrazione di un vaccino e l’insorgenza di una malattia, la mancanza di precedenti medici personali e familiari correlati a detta malattia nonché l’esistenza di un numero significativo di casi repertoriati di comparsa di tale malattia a seguito di simili somministrazioni sembrano, a prima vista, costituire indizi la cui compresenza potrebbe indurre un giudice nazionale a concludere che il danneggiato ha assolto l’onere della prova su di lui gravante.
“Sembrano” e “potrebbe”, non so se per via di divergenze fra le legislazioni europee come diceva l’Avocat Général in marzo (link in francese per esperti di diritto europeo in materia di tutela dei consumatori…) o per altri motivi. Da quello che ho letto su Nature, Science ecc., me ne vengono in mente un paio.
La sclerosi multipla è ritenuta “multifattoriale”, mutazioni genetiche – ereditarie o di origine ambientale, stando a ricerche su popolazioni sarde, canadesi e danesi – spiegherebbero un caso su mille.
Senza analisi del DNA del signor W., dei “casi repertoriati finora” e loro consanguinei, per avere un indizio di probabilità (non tutti i portatori di una mutazione s’ammalano), la Cassazione si ritrova con lo stesso problema di prima. In tutti i casi repertoriati finora, l’ottima salute e la comparsa di una malattia sono una correlazione temporale, non “indizi fattuali predeterminati di causalità”.
Legalmente gli indizi si definiscono fattuali quando riguardano i fatti. “Nella fattispecie” per esempio, come fanno le difese immunitarie prodotte contro un virus (o le sue particelle presenti in un vaccino) che attacca il fegato a innescare nel cervello una malattia neuro-degenerativa auto-immune, quindi non virale per definizione?
Finché nessuno lo “dimostra”, alla Cassazione francese e alla Corte europea chiederei perché non sarebbe “giusto” e razionale da parte del gregge immunizzato, i.e. lo Stato, aiutare comunque chi si ritiene danneggiato da un vaccino? Magari prima che la famiglia intenti un processo, un po’ come succede in USA.
Avrei anche una domanda da cronista. Se La Stampa distingueva la citazione della sentenza da quella del comunicato stampa, i lettori tenevano conto della differenza?
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h/t radioprozac – “guarda chi c’è” – Il Tirreno:
PONTREMOLI. «Sotto i nostri piedi c’è una delle più grandi riserve d’acqua del mondo, ma forse ancora non ce ne siamo resi conto. Per trovarla basta scavare dei pozzi artesiani: 40-200 metri e abbiamo risolto tutti i problemi di approvvigionamento idrico». Maurizio Armanetti, di Pontremoli, è un rabdomante. «Ma non sono un ciarlatano come quelli, folkloristici, che vanno in giro per le campagne – puntualizza – visto che vivo solo del mio lavoro. Sono un professionista».
Armanetti – che è anche docente alla Libera università degli studi esoterici di Lecce – ne è convinto: siamo pieni d’acqua.
La Luise non era un pesce d’aprile.
«L’acqua c’è anche nel deserto. Negli Emirati Arabi Uniti, ad esempio, ci hanno costruito una grande ricchezza.»
Nel senso che gli EAU spendono $3 miliardi/anno per desalinizzare quella di mare ecc. ecc.
Presto, fra l’altro, per lavoro dovrà ancora una volta varcare i confini del nostro Paese. «In questi giorni di siccità – rivela Armanetti, che è presidente della società Luni Ricerche – io e la mia collega siamo stati subissati dalle richieste.»
Altro cervello in fuga:
In pratica Maurizio Armanetti usa il suo cervello come un vero e proprio “bio-computer”. Questo modo di lavorare ha dato dei risultati tanto eclatanti da meritare attestati dal Ministero dei Lavori Pubblici, certificazioni ufficiali da Enti Pubblici dello Stato Italiano e da importanti aziende internazionali.
Sul suo sito, c’è solo la “certificazione“ dell’on.le Enrico Ferri in data 25/11/2000, quando era sindaco di Pontremoli.