Effetto Streisand

(siete avvisati…)

Irritato dal fatto che alcune delle sue immagini “problematiche” (non i gel, h/t Leonid S.) fossero ripubblicate su For better science il 15 maggio, l’indomani il rettore Giorgio Zauli ha denunciato Leonid Schneider alla Procura di Ferrara e due giorni dopo, con raccomandata spedita dall’università di Ferrara – cioè con atto pubblico di un ente pubblico – lo ha minacciato in inglish di querela per aver riportato

  • faked and unproven informations on alledged incorrectness of some scientific publications of the undersigned

Pretende che vengano rimossi sia il post originale che i suoi link dai seguenti “siti web” (sic) LinkedIn, FaceBook, Twitter e…

  • from your search engine both known and unknown…

(grassetto mio). Altro aspetto comico: Zauli basa la sua pretesa su una sentenza della Corte di Giustizia europea che riguarda il diritto alla riservatezza di dati personali.

  • If you do not proceed to comply with this request immediately, I shall be forced to take legal action against this company.

Da sommo esperto diritto e di media digitali, non solo il prof. Zauli prende Leonid per Google, Microsoft e “company known and unknown” e le pubblicazioni – fatte per essere lette, commentate e citate – per persone fisiche, ma non ha mai sentito parlare dell’effetto Streisand.

Le immagini riprodotte da Leonid erano i copia-incolla più maldestri tra le decine e decine documentate su PubPeer in 32 dei suoi articoli. Ora tutti possono andare a vedere quello che il rettore vuol censurare e constatare de visu che le immagini sono state riciclate da un articolo all’altro, cambiandone la didascalia.

Per esempio il riquadro di destra nella fig. 3B su Neoplasia 2007 è stato riciclato due volte e attribuito a tre esperimenti diversi con tre tipi diversi di cellule.

Leonid aveva chiesto un parere sui “problemi” alla Commissione etica dell’università, segnalando che il rettore aveva annunciato una querela. Ieri ha ricevuto questa risposta da Cinzia Mancini:

  • “the Ethics Committee will first examine the admissibility of your request for opinion at the next meeting, convened for Friday, 1 June 2018. Regarding the alleged complaint, the Commission has no information on this matter”.

Se nel frattempo la Commissione non ha ottenuto informazioni dal rettore, oggi le trova da For better science, su Twitter e con un motore di ricerca noto e ignoto. Dubito che ammetta la richiesta di Leonid, quindi in attesa di sentenza definitiva, sarei per seguire il consiglio di smut clyde:

  • Never cite Zauli’s publications in your own papers, people! Those are *private* data!

Aggiornamenti di Leonid nei commenti.

12 commenti

  1. La riposta di Commissione Etica di Ferrara a 17.05, dopo che io ho fatto una denuncia ufficiale:
    “Gentilissimo Sig. Schneider, con riferimento alla Sua istanza pervenuta in data 15 maggio 2018, Le chiedo cortesemente di inviare a questo indirizzo di posta elettronica ai sensi dell’articolo 15 comma 4 lettera b) del Codice Etico che stabilisce che la Commissione etica operi in base a segnalazioni non anonime, copia del Suo documento d’identità in formato pdf.
    Grazie per l’attenzione,
    Cinzia Mancini”
    Io detto: NO, il mio documento d’identità e’ privato. Non lo mando a voi. Ma voglio sapere che iniziate un’investigazione o no, anche cosi.
    Riposta 21.05 (che e’ citata sopra in Inglese):
    “Gentile Sig. Schneider,
    la Commissione Etica vaglierà in via preliminare l’ammissibilità della sua richiesta di parere nella prossima riunione collegiale, convocata per venerdì 1 giugno 2018.
    In merito alla presunta querela la Commissione non dispone di informazioni al riguardo.
    Cordiali saluti,
    Cinzia Mancini”

    1. Ciao Leonid,
      copia del Suo documento d’identità in formato pdf
      Accidenti… Dopo il rettore che si prende per un articolo scientifico, la Commissione etica che si prende per la Polizia.
      Se vuoi le scrivo io che ti chiami davvero Leonid Schneider, sei residente all’indirizzo usato dall’università per mandarti la raccomandata, vegetariano, titolare del blog For better science e le mando la tua foto.
      Manca qualcosa?

    1. Certo che lo sappiamo, è per scoraggiare i whistle-blowers soprattutto in caso di molestie sessuali.
      Ho scritto alla Dott. Mancini che dev’esserci un equivoco: la tua segnalazione non era anonima e l’Università di Ferrara conosce la tua identità e la tua residenza perché ti ha spedito una raccomandata a casa una settimana fa.
      perché Leghisti sono cosi amici di Zauli?
      Non ho idea. Se t’interessa provo a informarmi.

  2. Don’t send your photograph! You could end up on the Editorial Board of a predatory journal!

    1. Smut Clyde, right, I haven’t sent it.
      Andrea,
      grazie, volevo scriverne ma vicende legali mi hanno distratta.
      Se ti son fischiate le orecchie, è perché in radio ti abbiamo invocato a proposito di questo paper.

  3. OT: Sicuramente ne avrai gia’ parlato, ma non trovo il messaggio opportuno.
    Confermo che la Svezia si cancella definitivamente gli accordi editoriali con Elsevier.
    Sweden stands up for open access – cancels agreement with Elsevier
    In order to take steps towards the goal of immediate open access by 2026 set by the Swedish Government, the Bibsam Consortium has after 20 years decided not to renew the agreement with the scientific publisher Elsevier. The agreement will be cancelled 30th of June. Lu:s Vice-Chancellor Torbjörn von Schantz (in Swedish ) fully support the decision to cancel the agreement with Elsevier.
    Researchers and students from LU, and other participating organisations, will continue to have access to articles published during 1995–2017 according to the post termination terms in the current agreement, however the publisher will not give access to new subscription-based content that is published after June 30th on the publisher’s platform. The opportunity to publish in Elsevier’s journals, or to do editorial work, is not affected. Information about alternative ways to access articles is found here.
    The Physics and Astronomy Library will assist you if or when you need access to articles published after this date as far as possible, please note that the negotiations will continue.

  4. Le leggi sulla privacy sono alquanto contorte e non ci sarebbe da sorprendersi di nulla. E (che mi crediate o no) lo dico con una certa esperienza pratica, in relazione alla legge italiana, a riguardo.
    Comunque, anche se mi sembra corretto parlare di “dati personali” in relazione a un articolo scientifico e a un profilo istituzionale, mi sembra bizzarro chiedere la cancellazione di un post che ne fa riferimento in base
    1) a una sentenza della Corte di Giustizia Europea che fa riferimento a una normativa europea (la 46 del ’95) che e’ stata abrogata e sostituita, nel 2016, dal famoso Regolamento Europeo (679 del 2016) che, caso vuole, diviene pienamente operativo proprio da domani
    2) una sentenza che, se non capisco male da una rapidissima lettura, fa riferimento al diritto (in alcune particolari circostanze) di ottenere la deindicizzazione di un articolo da un motore di ricerca, non la sua cancellazione dal blog in cui e’ disponibile
    3) una sentenza che riconosce tale diritto in base a circostanze che non mi sembra siano quelle presenti o, per lo meno, dovrebbero essere prima provate; ad esempio, ci sarebbe il diritto di ottenere la cancellazione o la rettifica dei dati incompleti o inesatti; ma si dovrebbe prima provare che sono incompleti o inesatti.
    Insomma: la richiesta dell’Universita’ di Ferrara non mi sembra per nulla fondata.
    Ora non ho tempo ma, stasera, provo a capirci qualcosa di piu’.
    (Leonid Schneider e Smut Clyde: scusate se scrivo in italiano ma il mio inglese è terribile e voi avete dimostrato di capire perfettamente la mia lingua).

    1. E.K.Hornbeck,
      Interessante, grazie. L’Università pretende il “diritto all’oblio“…
      mi sembra corretto parlare di “dati personali” in relazione a un articolo scientifico e a un profilo istituzionale
      A me sembrano dati pubblici il primo per definizione e il secondo per legge.

  5. @ Oca Sapiens
    L’Università pretende il “diritto all’oblio”…
    E, infatti, la sentenza che citano e’ una di quelle fondamentali a riguardo.
    Certamente l’Università (o meglio: il prof. Zauli) ha il diritto di chiederlo, l’oblio.
    Che poi abbia anche il diritto a ottenerlo, e’ tutto un altro paio di maniche.
    A me sembrano dati pubblici il primo per definizione e il secondo per legge.
    Le due cose non sono in contrasto.
    Un “dato personale” puo’ benissimo essere un “dato pubblico”.
    Il Regolamento UE 679 del 2016, che diventa pienamente operativo tra poco piu’ di mezz’ora, definisce “dato personale” “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile […] con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”.
    Mi sembra quindi evidente che un articolo scientifico, se proprio non è un “dato personale” degli autori, ne contiene alcuni (nome e cognome, affiliazione, indirizzo email, elementi caratteristici a livello culturale e, direi anche, sociale).
    Un profilo istituzionale e’, sostanzialmente, una raccolta di dati personali.
    Quindi le leggi sulla privacy si applicano certamente anche all’utilizzo dei dati estratti da eventuali articoli o profili.
    Questo non toglie che i dati in questione siano, in qualche modo, pubblici.
    Ma e’ proprio compito della legge sulla privacy (d.lgs 196/2003 fino a oggi, (anche? questo aspetto, a causa della mancata emanazione di un decreto legge a riguardo, credo non sia chiaro neppure al Garante) R. UE 2016/679 da domani) stabilire cosa, esattamente, e’ lecito farci e cosa no.
    Per fare un esempio: il profilo istituzionale in questione contiene un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo email.
    Sono indubbiamente “dati personali”.
    E sono anche “dati pubblici” nel senso che chiunque di noi, come privato cittadino, puo’ legittimamente utilizzarli per, ad esempio, chiedere informazioni.
    Ma se qualcuno pensasse di usare quei dati per inserirli in un database aziendale (senza inviare la necessaria informativa) e mandare delle email di pubblicita’ (senza prima chiedere l’opportuno consenso) violerebbe la legge sulla privacy e rischierebbe (da domani) delle multe spaventose (e non sto esagerando).
    Il punto non e’ se quelli sono “dati personali” o meno.
    Il punto e’ che, a quanto posso capire, il prof. Zauli ha citato una sentenza che fa riferimento a una legge ormai (quasi) scaduta e che, comunque, mi sembra non abbia capito bene neppure quello che ha sottolineato nella sentenza in questione.
    Ma ci torno fra un po’, a legge scaduta.

  6. Dunque… siamo al 25 maggio.
    In base al primo comma dell’art. 94 del Regolamento EU 2016/679
    La direttiva 95/46/CE è abrogata a decorrere da 25 maggio 2018.
    Quindi la sentenza invocata, tutta basata sull’applicazione pratica di tale Direttiva, mi sembra leggermente superata.
    Ma ipotizziamo che valga ancora.
    Zauli sembrerebbe non averla letta bene o avrebbe evitato di sottolinearne certe parti.
    Cosa chiede Zauli?
    Chiede “the immediate removal of the above mentioned posts from your search engine both known and unknown in accordance to the following law sentence“.
    Neanche la cancellazione dei post. Non la de-indicizzazione dei post da Google. Chiede la rimozione dei post dai “search engine” dell’autore.
    Quindi la de-indicizzazione dei post (degli interi post!) dal, per esempio, sistema di ricerca dello stesso sito forbetterscience.com.
    Questo non mi sembra che possa pretenderlo, almeno non in base alla sentenza, poiche’
    1) la sentenza prevede che (in determinate circostanze) “il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dall’elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona“, ovvero non la de-indicizzazione totale degli articoli ma solo quella del nome della persona
    2) la sentenza prevede che “il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere […] [i] link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona“, ma qui non siamo in presenza di pagine web pubblicate da terzi bensi’ di pagine web pubblicate dallo stesso “gestore del motore di ricerca”
    3) la sentenza precisa (e lo stesso Zauli lo sottolinea, se non capisco male) che il richiedente non avrebbe diritto alla cancellazione dei link “qualora risultasse, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, che l’ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall’interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso, in virtù dell’inclusione summenzionata, all’informazione di cui trattasi” e, quindi, proprio a causa del fatto che Zauli e’ il Rettore di un’Universita’ mi sembra si possa escludere a priori abbia il diritto di ottenere la de-indicizzazione del suo nome in quanto diventa prevalente l’interesse del pubblico a essere informato.
    Del resto, anche se superata per abrogazione della Direttiva di riferimento, lo spirito di quella sentenza sopravvive nel Regolamento EU 2016/679 dove, nell’art. 17, i primi due paragrafi prevedono casi nei quali “L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano“.
    Ma, nel terzo paragrafo, troviamo anche precisato che “I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; […]“.
    Ma qui veniamo alla nota dolente.
    Il Regolamento tratta la liberta’ d’espressione e d’informazione nell’art. 85; lo riporto nella sua interezza
    1. Il diritto degli Stati membri concilia la protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento con il diritto alla libertà d’espressione e di informazione, incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria.
    2. Ai fini del trattamento effettuato a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, gli Stati membri prevedono esenzioni o deroghe rispetto ai capi II (principi), III (diritti dell’interessato), IV (titolare del trattamento e responsabile del trattamento), V (trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali), VI (autorità di controllo indipendenti), VII (cooperazione e coerenza) e IX (specifiche situazioni di trattamento dei dati) qualora siano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà d’espressione e di informazione.
    3. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 2 e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.
    Il problema e’ che non mi risultano “disposizioni di legge” italiane adottate ai sensi del paragrafo 2.
    In altre parole, in Italia siamo ancora in uno stato di incertezza nel quale il diritto alla liberta’ di espressione e informazione sono previste dalla costituzione e dai trattati europei ma i confini con il diritto alla riservatezza sono tutto tranne che chiari.
    Ma questo e’ un problema italiano.
    Fortunatamente per Schneider, che (se non capisco male) e’ sottoposto alla legislazione tedesca, si applicano le disposizioni di legge della giurisdizione del Titolare del trattamento, non quelle del richiedente.
    E presumo che in Germania siano state precisate le “disposizioni di legge” di cui all’art. 85.
    In estrema sintesi: credo che Schneider possa allegramente ignorare la richiesta di Zauli.

I commenti sono chiusi.