Effetto Streisand, IV puntata

Scrive Leonid Schneider,

Il 27 dicembre 2018, ho ricevuto una mail dal Garante per la protezione dei dati personali. Un certo Professor Giorgio Zauli ha fatto un reclamo perché ho pubblicato una lettera ufficiale speditami per conto suo dall’Università di Ferrara.

Nel rendere accessibile ai lettori un documento su carta dell’Università di Ferrara, spedito in una busta dell’Università di Ferrara e affrancata con il timbro dell’Università di Ferrara, Leonid avrebbe pubblicato una “lettera privata” del prof. Zauli e rivelato i seguenti “dati personali”:
– il suo indirizzo privato, ma via Ariosto 35 è la sede legale dell’Università;
– un numero di cellulare sotto quell’indirizzo. Non sappiamo se sia un cellulare “di servizio” o un numero “riservato” (avevo linkato la lettera dell’Università di Ferrara, quindi dovrei cancellare il link anch’io);
– la sua firma autografa, così “privata” da figurare su innumerevoli diplomi.

Ora Leonid deve dire al Garante se intende rimuovere o meno questi “dati personali”. Trovate le puntate precedenti su “For better science”, segnalo giusto che

  • il prof. Zauli ha scritto a Leonid di averlo denunciato alla Procura di Ferrara “anche alla luce del proprio ruolo pubblico” per difendere l’integrità e il prestigio suo, dell’Università e dei suoi co-autori;
  • il reclamo che ha mandato al Garante non è su carta intestata dell’Università e l’indirizzo non è quello della sede legale, quindi sembra al corrente della differenza tra comunicazione istituzionale e lettera privata;
  • dal suo annuncio di provvedimenti legali nel maggio scorso – firmato “Il Rettore -Università di Ferrara”, su carta intestata ecc. – sono passate da 6 a 39 le segnalazioni di articoli scientifici firmati dal prof. Zauli contenenti immagini problematiche. Soprattutto quelli del 2014, 2016 e 2017 comprati su Oncotarget, una rivista poco affidabile.

L’effetto Streisand per chi non lo conosce…

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Ci mancava
Se avete tempo, potete leggere questa recensione del documentario “Decoding Watson”, realizzato da American Masters per PBS giusto in tempo per fornire argomenti pseudo-scientifici ai razzisti al potere. Orrore generale:

Even Robert Plomin, a prominent behavioral geneticist who argues that nature decisively trumps nurture when it comes to individuals, rejects speculation about average racial differences. (grassetto mio)

Anche Jim Watson smentisce l’idea di Gilberto Corbellini su quanto sia facile riconoscere la pseudo-scienza:

Lo pseudoscienziato … è uno che si tiene in disparte dal mondo scientifico e talvolta è o è stato una figura marginale e un po’ anomala come scienziato e non è riuscito a fare carriera per capacità limitate.

Difficile immaginare Watson, o Plomin se è per quello, “in disparte dal mondo scientifico”.

5 commenti

    1. Grazie maresciallo Stefano, segnalato nel post di oggi.
      Imperdibile, sopratutto il “successo con il quale la comunità mondiale” avrebbe accolto la sua proposta di laboratorio mondiale. Il resto mi sembra un copia-incolla di zichicche precedenti.

  1. @ Max
    Che cosa poi è successo al povero Leonid?
    Mi sa che e’ ancora lunga.
    Se non capisco male, Zauli ha inviato (30 maggio 2018) al Garante un “Reclamo”, ai sensi della nuova normativa europea (Regolamento UE 2016/679).
    I tempi per un Reclamo sono stabiliti dal “Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali”, d.lgs 196/2003, cosi’ come modificato recentemente (d.lgs 101/2018) per adeguarlo al nuovo Regolamento europeo.
    L’articolo 143, comma III, dell’attuale Codice recita
    Il Garante decide il reclamo entro nove mesi dalla data di presentazione e, in ogni caso, entro tre mesi dalla predetta data informa l’interessato sullo stato del procedimento. In presenza di motivate esigenze istruttorie, che il Garante comunica all’interessato, il reclamo e’ deciso entro dodici mesi. In caso di attivazione del procedimento di cooperazione di cui all’articolo 60 del Regolamento, il termine rimane sospeso per la durata del predetto procedimento.
    In pratica: nove mesi che possono tranquillamente diventare dodici.
    E gia’ cosi’ possiamo arrivare al 30 maggio.
    Ma poi c’e’ l’art. 60, che e’ relativo ai casi di collaborazione tra garanti di diversi paesi.
    E, visto che si tratta di un caso che coinvolge un cittadino italiano che fa Reclamo nei confronti di un cittadino tedesco, non sarei sorpreso se l’art. 60 (e la relativa sospensiva) venisse attivato.

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