Effetto Streisand: arrivano i rinforzi

Per conto della squadra delle pulizie, do il benvenuto al prof. Lucio Picci dell’università di Bologna, un economista che studia

  • il tema della corruzione, e il ruolo degli incentivi reputazionali nelle politiche pubbliche 

e quindi nella ricerca.

Lo stupisce il silenzio dell’università di Ferrara sui pareri arrivati alla Commissione etica in merito alla “documentazione difensiva” scelta da rettore Giorgio Zauli fra le sue 32 all’epoca – oggi 36 – pubblicazioni contenenti immagini riciclate.
Anche lui si aspettava una proclamazione di innocenza urbi, orbi et paginae domus. Tenerla segreta gli pare un filino autolesionista:

  • Accuse che, se vere, dovrebbero portare alle sue dimissioni immediate. E se false, richiederebbero solidarietà, e difesa della propria Università ingiustamente insultata. 

Caro prof,
Scusi se mi permetto di correggerla, ma s’era difesa a prescindere.

A nome dell’università, il Magnifico ha preteso la censura dell’articolo in cui Leonid Schneider riportava i riciclaggi più audaci e l’ha denunciato per diffamazione alla Procura di Ferrara.

Ha pure mandato una denuncia al Garante per la privacy perché Leonid aveva pubblicato la raccomandata su carta, con busta e affrancatura dell’università, con in calce la firma del Rettore (autentica, stando a centinaia di documenti on-line) e sotto l’indirizzo del Rettorato, un numero di cellulare presumibilmente a disposizione del Rettorato.

Tre mesi fa, il Garante doveva decidere se far rimuovere o no la raccomandata, tuttora al suo posto. Quanto alla Procura di Ferrara, penso che aspetti la proclamazione d’innocenza. O una spiegazione sul contratto di Andrea Maggi, il pensionato al quale l’università ha fatto un contratto molto generoso come porta-voce del Magnifico.
La cosa interessante, trovo, è che lei ha segnalato il proprio post

  • al Responsabile Anticorruzione dell’Università di Ferrara. Aspettando l’esito della richiesta accesso agli atti che qualcuno avrebbe presentato.

Ge-nia-le!

Scusi se mi permetto di esagerare, prof, ma visto che si occupa di “corruzione” e “incentivi reputazionali”, mica gli segnalerebbe questa gente? Coi soldi di noi contribuenti s’è rimpolpata per anni il cv reputazionale comprandosi articoli spazzatura da OMICS, lo spennapolli condannato in USA a una multa di $50 milioni di dollari per truffa.
E se un giorno non ha niente di meglio da fare, mica segnalerebbe questi qui al Responsabile Anticorruzione dell’Università di Bologna? E questi qua?
Grazie, l’oca delle pulizie.

p.s. Resti tra noi, per favore, ma c’è un cosa che mi “chiffonne” come si dice in Sorbona.
Zauli ha magicamente trasformato un “assegnista” prossimo alla pensione in un funzionario di ruolo “Responsabile del Marketing e dell’Ufficio comunicazione ed eventi” e suo portavoce personale (sbagliavo; “in realtà è stato prima funzionario poi assegnista di ricerca e non viceversa, ndr”). Mi risulta che il pensionato abbia comunicato innanzitutto la propria lista elettorale e adesso faccia il consigliere comunale di maggioranza.
Risbagliavo:

  • Un dato che, in questo caso, va aggiornato: Maggi infatti è stato addirittura ‘promosso’ ad assessore ai lavori pubblici, sport, urbanistica, edilizia e rigenerazione urbana.

Dato il nuovo spaccio dell’Ateneo – chissà se vende la bava di lumaca italiana, certificata efficace contro le imperfezioni cutanee dalle ricerche del rettore – non le sembra un conflittone d’interesse?

5 commenti

  1. Coyaud, lercia prostituta scientifica, proprio tu parli di morale ed anticorruzione??!! Tu, che prendi migliaia di euro di tangenti dalla mafia scientifica ebrea??!! Miserabile cialtrona, vergognati. Puoi anche continuare a censurarmi, ma tanto alla fine pagherai per i tuoi schifosi crimini assieme ai tuoi sodali, perrchè alla fine il bene vincerà sul male e la vera scienza vincerà sulla falsa scienza dei merdosi porcari tuoi padroni. La querela è in preparazione, cara “sotto la scrivania del capo”. Ci vediamo presto in tribunale, così tutto il mondo potrà vedere che io non sono il Professor Santilli e tu farai un’altra figura di merda.

  2. I see that ‘Luca Petronio’ is still in the business of threatening people with silly lawsuits. The recent removal of the antisemitic ramblings on the website scientificethics.org – had to add archived copies to all the dead links on my website now – might be a hint that something is in the air. The website was put offline for a while also when Santilli sued me.

  3. @ Oca Sapiens
    Ha pure mandato una denuncia al Garante per la privacy
    Be’… tecnicamente parlando, si tratta di un “Reclamo”.
    Tre mesi fa, il Garante doveva decidere se far rimuovere o no la raccomandata, tuttora al suo posto.
    Qui la cosa è un po’ complicata.
    Il Reclamo e’ stato attivato da Zauli il 30 maggio 2018 in base al Regolamento (UE) 2016/679, entrato pienamente in vigore cinque giorni prima.
    Pero’ i tempi relativi ai reclami sono stabiliti, in Italia, dal vecchio “Codice per la Protezione dei Dati Personali” (d.lgs 196/2003) cosi’ come modificato dal piu’ recente d.lgs 101/2018 (del 10 agosto 2018 ma entrato in vigore il 19 settembre).
    Secondo l’art. 143, comma III, del Codice (versione 10 agosto 2018)
    Il Garante decide il reclamo entro nove mesi dalla data di presentazione e, in ogni caso, entro tre mesi dalla predetta data informa l’interessato sullo stato del procedimento. In presenza di motivate esigenze istruttorie, che il Garante comunica all’interessato, il reclamo e’ deciso entro dodici mesi. In caso di attivazione del procedimento di cooperazione di cui all’articolo 60 del Regolamento, il termine rimane sospeso per la durata del predetto procedimento.
    Ora: in prima approssimazione il Garante dovrebbe aver gia’ deciso da piu’ di tre mesi e aver ormai comunicato l’esito all'”interessato”, ovvero colui che ha presentato il Reclamo (Zauli, in questo caso).
    Ma ci sono alcuni inghippi:
    1) l’articolo 143 ipotizza “motivate esigenze istruttorie” che potrebbero ritardare la decisione di tre mesi; in questo caso, Zauli (e non necessariamente Schneider) saprebbe del rinvio e, sempre in questo caso, non abbiamo termini precisi nel quale in Garante e’ tenuto a comunicare la decisione all’interessato;
    2) l’articolo 143 del Codice *non* era in vigore quando Zauli ha presentato il Reclamo; non trovando indicazioni riguardo ai tempi dei Reclami attivati, secondo il Regolamento, prima del 19 settembre 2018, non ho idea se i termini indicati si applicano o meno anche a questo e, in caso positivo, se il termine di nove (dodici?) mesi si applica alla data di presentazione (30 maggio 2018) o all’entrata in vigore dell’attuale formulazione dell’art. 143 (19 settembre 2018) o quale altra eventuale data;
    3) qui siamo in presenza di in un “interessato” italiano che reclama contro il trattamento effettuato da un giornalista tedesco; quindi il Garante italiano dovrebbe aver consultato l’omologo tedesco (il Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit che, nel caso specifico dovrebbe essere “l’autorita’ di controllo capofila”, secondo la terminologia usata dal Regolamento); in realta’, la cosa puo’ essersi complicata in maniera esponenziale a seconda di quanto il Garante italiano abbia ritenuto che la competenza fosse di quello tedesco — o, al contrario, che l’oggetto del Reclamo “incide in modo sostanziale sugli interessati unicamente nel suo Stato membro” (Regolamento, art. 56, paragrafo 2) — e di quanto il Garante tedesco abbia invece ritenuto che la vicenda fosse di proprio interesse o meno; nel caso entrambi i Garanti abbiano voluto trattare il caso, l’art. 60 avrebbe dovuto coordinarli e, appunto, l’art. 143 del Codice prescrive che i tempi indicati sono sospesi in caso di attivazione di tale art. 60.
    In estrema sintesi: e’ un gran pasticcio; sui tempi non possiamo fare nessun affidamento e, comunque, in caso di archiviazione la comunicazione potrebbe arrivare al solo Zauli, lasciandoci perennemente in dubbio.
    Riguardando il Regolamento, mi sono pero’ imbattuto in un paragrafo che mi era sfuggito mesi fa: il paragrafo 6 dell’art. 56 che recita
    L’autorità di controllo capofila [quella tedesca, nel caso Zauli/Schneider] è l’unico interlocutore del titolare del trattamento [Schneider] o del responsabile del trattamento in merito al trattamento transfrontaliero effettuato da tale titolare del trattamento o responsabile del trattamento
    Mi viene il dubbio che il Garante italiano potesse non essere titolato a scrivere a Schneider ma che fosse il Garante tedesco a doverlo fare. Anche nel caso lo stesso Garante tedesco ritenesse che la competenza fosse di quello italiano.
    Il che puo’ aver senso per motivi linguistici: dal Garante tedesco posso aspettarmi che scriva in tedesco a Schneider; dal Garante italiano forse no (e, infatti, gli ha scritto in inglese).
    Non e’ un problema di Schneider (che conosce molto bene l’inglese e persino l’italiano) ma, in generale, e’ corretto interloquire con un Titolare del Trattamento, nell’ambito di un procedimento che potrebbe portare a sanzioni molto pesanti, in una lingua che potrebbe non padroneggiare adeguatamente?

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